Costituzione Italiana 13-28
Carte scoperte · Livello 2 di 16
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0mosse
Art. 13
Domicilio • Inviolabile • Ispezioni
Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni, perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 14
Libertà personale • Inviolabile • Garanzie
La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa alcuna forma di restrizione se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità e urgenza l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, da comunicare entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e da questa convalidare nelle successive quarantotto ore. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Livello completato