Articolo
Riferimento
Art. 13
Da ricordare
Libertà personale • Inviolabile • Garanzie
Testo completo
La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa alcuna forma di restrizione se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità e urgenza l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, da comunicare entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e da questa convalidare nelle successive quarantotto ore. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.