Articolo
Riferimento
Art. 20
Da ricordare
Enti religiosi • Nessuna discriminazione
Testo completo
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la loro costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.