Articolo
Riferimento
Art. 61
Da ricordare
Elezioni • Prima riunione • Prorogatio
Testo completo
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.